VARIAZIONE DELLE PROVVIGIONI
operate di fatto dalla mandante
Molte consulenze negli ultimi anni riguardano le variazioni unilaterali alle provvigioni operate di fatto dalla mandante nel corso del rapporto.
Ciò senza che vi sia stato alcun accordo tra le Parti, né in seguito ad una comunicazione scritta da parte della Mandante.
Capita che, per vari motivi, si lasci trascorrere del tempo senza eccepire alcunchè e che, solo a chiusura del rapporto, l’Agente decida di contestare la variazione operata di fatto dalla mandante e rivendicare i maggiori compensi non percepiti.
Trattandosi di un aspetto “caldo” del rapporto ritengo utile un po’ di chiarezza su alcuni punti focali della questione per evitare il famoso “non ho tutele”.
La domanda più ricorrente è la seguente: poiché non ho mai dato il mio consenso per iscritto alla modifica di fatto della provvigione, è possibile chiedere la differenza di quanto non percepito?.
La soluzione è piuttosto semplice quando nel contratto le Parti abbiano inserito una disposizione del tipo “ ogni modifica al contratto dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti”.
In tal caso infatti le Parti hanno stabilito l’obbligo della forma scritta per la validità di ogni modifica successiva al contratto originario ( ex art.1352 c.c. e art. 1418 c.c.) sicchè qualora l’Agente di fatto subisca un “taglio” provvigionale è ipotizzabile procedere alla ripetizione di quanto non corrisposto.
Le cose si complicano quando nel contratto non sia stabilita una forma scritta per le modifiche e queste vengano operate di fatto, o in seguito ad una telefonata o una semplice comunicazione orale che riduce la provvigione in relazione ad un cliente, o ad una tipologia di affari o di prodotto.
In tal caso vanno presi in considerazione altri fattori per capire se l’Agente possa, decorso un certo periodo, contestare di non aver mai prestato il proprio assenso e chiedere la differenza provvigionale.
Da un lato vi è un solido orientamento giurisprudenziale per il quale al silenzio dell’ Agente non può essere attribuito il significato di una rinuncia del diritto o di accettazione di una modifica contrattuale quale la variazione di provvigioni.
Dall’altro i problemi sorgono quando l’Agente, in seguito alla variazione provvigionale, tiene di fatto alcuni comportamenti, magari dettati da buona fede, ma contestualmente indice di un tacito assenso.
Su questi la giurisprudenza si è pronunciata più volte sino a ritenutenerli “ significativi in quanto sintomo rivelatore delle intenzioni delle parti”.
A titolo di esempio: il decorso di un lungo periodo di tempo, l’ assenza di contestazioni degli estratti conto, l’ emissione di fatture conformi.
Tutti comportamenti cui può essere attribuita una vera e propria rilevanza giuridica, come ha chiarito la Cassazione in modo molto chiaro: “ ben diversa dalla tolleranza è il mutamento delle provvigioni lungamente protrattasi nel tempo, normalmente fatturata dall’agente, in assenza di alcuna contestazione agli estratti conto regolarmente inviati dalla mandante. In tali casi non è più possibile parlare di variazioni unilaterali bensì di tacito consenso delle Parti alla modifica delle provvigioni inizialmente pattuite”.
Ergo: nessuna possibilità di contestazione e richiesta delle maggiori provvigioni non corrisposte a fronte di variazioni unilaterali operate di fatto dalla mandante.
Agli Associati di Agenti Treviso forniamo costantemente consigli operativi su quali elementi monitare e quali comportamenti tenere, o non tenere, laddove la Mandante operi unilateralmente variazioni provvigionali.
Un confronto tempestivo consente di mantenere alto il livello delle tutele e dunque la possibilità di chiedere la differenza provvigionale non corrisposta sino anche alla chiusura del rapporto per fatto ascrivibile alla mandante.
Consiglio di valutare insieme i contratti che contengono una disposizione del tipo : “ la provvigione potrà essere variata per vendite effettuate a clienti con prezzi e sconti particolari”. Proprio da qui iniziano infatti la maggior parte dei problemi legati alla variazione unilaterale della provvigione.