Entro il 20 di agosto tutte le mandanti che operano con agenti di commercio o agenti che lavorano con sub-agenti devono effettuare il versamento dei contributi Enasarco (previdenziali e assistenziali) relativi al secondo trimestre dell’anno (1 aprile-30 giugno).
Ricordiamo che:
- Il versamento dei contributi previdenziale va calcolato su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all’agente e quindi non solo sulle provvigioni, ma anche rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso, compensi per attività accessorie; etc.
- Il versamento dei contributi, tenendo conto del limite di un minimale e un massimale annuo, è effettuato integralmente dalla preponente, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell’agente a cui è trattenuta su ogni singola fattura;
- Enasarco segue il principio della competenza e non quello di cassa, per cui vanno presi a riferimento tutti i compensi maturati dall’agente, anche se non ancora liquidati e fatturati.
Qualora l’agente sia una società di capitali (s.p.a. o s.r.l.), i preponenti versano totalmente a proprio carico i contributi assistenziali, calcolati su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia, senza alcun limite di minimale o massimale.
ATTENZIONE: è bene entrare regolarmente nella propria posizione Enasarco (da PC o applicazione) per verificare che quanto trattenuto in fattura sia poi versato regolarmente dalle aziende insieme alla quota di loro competenza, fino al raggiungimento del massimale e che ci sia pertanto continuità nella copertura previdenziale di tutti i trimestri!