LE NUOVE SANZIONI IN VIGORE DAL 25 MARZO

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LE NUOVE SANZIONI IN VIGORE DAL 25 MARZO 2020 PER CHI SI ALLONTANA DA CASA SENZA VALIDO MOTIVO

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25 Marzo 2020

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L’ Avv. Marco Furlan fa chiarezza su cosa cambia da oggi con il nuovo Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri che stabilisce nuove sanzioni per chi viola le norme anti contagio da Coronavirus e uniforma il quadro normativo.

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Il Governo ha ritenuto di punire con una sanzione pecuniaria amministrativa i fatti che fino a ieri costituivano un reato (punito con arresto o ammenda).

Se si viola l’ordine di non uscire dall’abitazione (se non per i noti motivi di lavoro, necessità ecc.) si rischia ora di pagare, quindi, una “multa” da 400 euro a 3000 euro. Se la violazione è commessa alla guida di un veicolo la sanzione è aumentata fino ad un terzo (e, quindi, fino a 4000 euro). Tali somme sono poi raddoppiate nel caso di recidiva.

L’entità della sanzione sarà stabilita dal Prefetto e nel frattempo si avrà la possibilità di presentargli scritti difensivi entro 30 giorni dall’inizio del procedimento.

Il Prefetto, quindi, ha due strade: o ritiene che non vi fossero i presupposti per contestarvi la violazione, ed archivia il procedimento o, al contrario, emana un’Ordinanza Ingiunzione nella quale specificherà l’importo che dovrete pagare entro 60 giorni. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Giudice di Pace (alla pari di quanto avviene per le normali “multe”) entro 30 giorni dalla notifica.

Se non si paga la sanzione nei termini e non si è presentato ricorso, il Prefetto provvederà ad iscrivere a ruolo per il recupero coattivo della somma (maggiorata di interessi e spese di riscossione).

Come anzi detto, se la trasgressione è compiuta con un veicolo la sanzione subirà un aumento fino ad un terzo ma in tal caso diventa responsabile in solido del pagamento anche il proprietario del veicolo se è persona diversa dal conducente e se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà (ad esempio perché il veicolo gli è stato rubato).

Il sequestro e la confisca di auto e moto non sono più previsti come sanzioni accessorie seppur se ne era ventilato l’inserimento nell’originario testo di legge.

Un trattamento molto più severo è riservato a coloro che, consapevoli di esser positivi al virus (e quindi con obbligo assoluto di non uscire di casa), “evadono” dalla quarantena, poiché in tal caso scatta il reato di cui all’art. 452 c.p. (delitto colposo contro la salute pubblica) con pena della RECLUSIONE da 1 a 5 anni e relativo procedimento penale.

Anche in tal caso, però, a mio parere niente sequestro né confisca del veicolo adoperato, poiché trattasi di fattispecie colposa e non dolosa (il reo non è uscito di casa per infettare gli altri e non ha usato il veicolo per tale intento).

Il Decreto termina prevedendo la retroattività delle sue disposizioni, il che significa che queste sanzioni amministrative saranno applicabili anche ai fatti precedenti l’entrata in vigore delle nuove norme. Le migliaia di persone che sono state fermate fino ad adesso non subiranno, pertanto, un processo penale ma dovranno pagare “solo” la sanzione di cui sopra.

Se volete un mio parere, questo Provvedimento avrà da un lato il pregio di evitare ai tribunali migliaia di procedimenti penali ma, purtroppo, dall’altro lascerà impuniti i “nulla tenenti” ed i “ricconi” (e non avrà, quindi, la forza di farli desistere dal farsi un giretto).

Non ci resta, pertanto, che urlare loro “vai a casa” dai balconi 🙂

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