Infortunio o malattia: risvolti contrattuali

MALATTIA-INFORTUNIO

Cosa accade al mandato di agenzia se l’agente si ammala o ha un infortunio? Vediamolo insieme…

Innanzi saranno rilevanti solo quegli eventi che impediscono all’agente di svolgere la propria attività di vendita.

In questi casi l’agente dovrà avvisare tempestivamente la mandante (art. 1747 cc), pena l’obbligo di risarcire il danno provocato a causa della mancata comunicazione (perdita di fatturato o di clienti). Se il contratto individuale non dispone diversamente, non è prevista una forma specifica per questa comunicazione. Potrebbe bastare anche solo una telefonata, salvo poi la difficoltà di riuscirla a provare in caso di contestazione.

Dopodiché, se al contratto in questione si applicano gli Accordi Economici Collettivi, il rapporto si sospende per la durata massima di 6 mesi dall’inizio della malattia o dell’infortunio, senza che la mandante possa in questo lasso di tempo risolvere il rapporto.

Quanto durerà il periodo di sospensione?  In relazione alla serietà dell’evento, che è comprovata dalla documentazione sanitaria in possesso dell’agente e che potrà essere condivisa con la mandante nei limiti del rispetto della privacy.

Durante la sospensione, l’agente non si vedrà ovviamente riconosciute le provvigioni e la mandante sarà libera di gestire la zona rimasta scoperta.

Valgono ovviamente tutti gli accordi eventualmente raggiunti tra le parti, come ad esempio quello di stabilire temporaneamente una provvigione più bassa a fronte di una attività limitata da parte dell’agente.

Passati i sei mesi, il contratto torna ad essere pienamente operativo. Pertanto se la mandante decidesse di chiudere il rapporto, potrebbe farlo seguendo le regole ordinarie.

Allo stesso modo se la malattia o l’infortunio dell’agente si dimostrassero talmente gravi da non potergli più permettere di lavorare, egli stesso potrà risolvere il rapporto e vedersi riconosciute tutte le relative indennità.

 

ENASARCO in caso di infortunio, ricovero o malattia

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