La riduzione del fatturato, laddove sia una conseguenza della pandemia Covid-19, non può essere utilizzata come giusta causa di recesso da parte del preponente !
Lo confermano due importanti pronunce:
- una resa dal Tribunale di Firenze (trib. Firenze, Sez. Lav., 29 luglio 2021, n. 575)
- una resa dalla Corte d’Appello di Milano (App. Milano, Sez. Lav., 7 febbraio 2022, n. 1622)
Le severe limitazioni agli spostamenti imposte al fine di ridurre il contagio epidemiologico a partire dal 23 febbraio 2020 e fino alla fine del maggio 2020 non hanno oggettivamente permesso all’agente di adempiere all’obbligazione di promozione delle vendite tramite il contatto personale, rendendo impossibili o quantomeno molto difficili le visite alla clientela.
Se in più si considera l’importante crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19 che ha interessato nel 2020 tutti i settori dell’economia vien da sé che il mancato raggiungimento del minimo di fatturato (anche qualora sia prevista una clausola risolutiva espressa) o la riduzione del fatturato della zona non si possano imputare all’agente e non possano integrare una giusta causa di recesso da parte del preponente!