Entro il 20 novembre tutte le mandanti che operano con agenti di commercio o agenti che lavorano con sub-agenti devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali Enasarco relativi al terzo trimestre dell’anno (1 luglio – 30 settembre).
Ricordiamo che:
- I contributi previdenziale vanno conteggiati su tutte le somme dovute all’agente: sulle provvigioni, sui rimborsi spese, sui premi , sulle indennità di mancato preavviso, sui compensi per attività accessorie;
- Il versamento dei contributi è effettuato integralmente dalla preponente, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell’agente che è trattenuta su ogni singola fattura;
- Enasarco segue il principio della competenza, per cui vanno presi a riferimento tutti i compensi maturati dall’agente, anche se non ancora liquidati e fatturati.
Attenzione:
E’ fondamentale accedere con regolarità nella propria posizione Enasarco per verificare che quanto trattenuto in fattura sia poi versato regolarmente dalle aziende insieme alla quota di loro competenza, fino al raggiungimento del massimale e che ci sia pertanto continuità nella copertura previdenziale di tutti i trimestri!