ATTIVITA’ DI INCASSO
nel rapporto di agenzia
Sebbene sia frequente, specie in alcuni settori, che l’agente si occupi di effettuare attività di incasso degli ordini da lui promossi, in realtà il Codice Civile afferma: “l’agente non ha la facoltà di riscuotere i crediti del preponente” (art. 1744).
E’ stabilito chiaramente che l’attività di incasso non è un elemento essenziale o naturale del contratto dell’agente, ma un’attività accessoria, che le parti possono convenire, al pari dell’attività di coordinamento o di merchandising.
La giurisprudenza è concorde nel dire che se questo incarico è contenuto originariamente nel contratto di agenzia, il suo compenso si deve intendere ricompreso nella provvigione stabilita.
Ecco perché risulta cruciale ancora una volta valutare con attenzione il contratto di agenzia prima di sottoscriverlo, per capire se la remunerazione pattuita sia equa, considerando tutte le attività coinvolte.
Qualora invece l’incarico sia conferito successivamente, è dovuto un compenso specifico, trattandosi di una obbligazione ulteriore attribuita all’ agente.
Gli AeC hanno integrato la disciplina codicistica, meglio definendo i requisiti affinché l’incarico di incasso dei crediti comporti un compenso aggiuntivo:
- l’incarico deve essere continuativo, non occasionale
- deve essere conferito in forma scritta
- l’agente ha la responsabilità per l’errore contabile
Va inoltre fatta una precisazione molto importante ossia, il compenso aggiuntivo non è previsto se l’agente si limita a incassare “insoluti”, ossia quelle rimesse che i clienti non hanno effettuato alle scadenze stabilite in fattura! Attività questa che rientra in quelle previste a carico dell’agente, che deve adoperarsi per il buon fine degli affari!
E se l’agente svolge di fatto l’attività di incasso, anche se contrattualmente sia vietato o manchino le condizioni previste dagli Aec? Viene meno il diritto alla remunerazione?
Di sicuro la faccenda si complica un po’… Il consiglio è sicuramente quello di formalizzare gli accordi per evitare situazioni non ben definite e complicanze future.
In alcuni casi infatti gli agenti si ritrovano a dedicare troppo tempo a questa attività a scapito di quella principale, ossia la promozione della conclusione di contratti, e sarebbe iniquo non riconoscere loro un compenso a fronte di un’attività che di fatto svolgono e che comporta comunque degli oneri (le spese di viaggio per recarsi dal cliente, le spese per spedire le somme incassate alla ditta mandante, il tempo sottratto alla promozione dei prodotti, oltre alla responsabilità per smarrimento o errore contabile, al rischio per furto, etc.)
A supporto degli agenti c’è comunque più di un orientamento giurisprudenziale che riconosce loro il diritto ad un compenso anche in quelle situazioni in cui si ritrovino ad incassare gli ordini che promossi, sebbene il mandato di agenzia non contemplasse l’attività di incasso.
Dott.ssa Amadio Rosaria