ISTRUZIONI DEL PREPONENTE E AUTONOMIA DELL’AGENTE
Il limite?
Se da una parte la legge impone all’Agente l’obbligo di osservare le istruzionidel Preponente, dall’altra al Preponente di non operare alcuna ingerenza sull’attività dell’Agente.
Sempre più spesso invece sorgono attriti importanti tra le Parti del rapporto di agenzia, addirittura sino ad invocarne la risoluzione per giusta causa, che mi spingono a ritenere utile un po’ di chiarezza sul punto.
La legge impone all’Agente l’obbligo di adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute dal Preponente (articolo 1746 codice civile), fermo restando che le istruzioni del Preponente hanno un limite invalicabile stabilito dall’Accordo Economico Collettivo: mantenere salva l’autonomia operativa dell’Agente.
Dunque mai le istruzioni che il Preponente rivolge all’Agente nell’ambito del rapporto di agenzia possono trasformarsi in una intromissione nell’attività di quest’ultimo al punto da sconfinare in quel potere direttivo che invece caratterizza il datore di lavoro nel rapporto di lavoro subordinato.
Anche la giurisprudenza, sino alla Cassazione, ci ricorda spesso che tale condotta del Preponente è assolutamente incompatibile con il rapporto di agenzia che si inquadra invece più propriamente come contratto di collaborazione o cooperazione.
Proprio su questa considerazione si fonda non solo l’obbligo di seguire le strategie direttive del Preponente ma anche l’altro importante, sottovalutato, obbligo che la legge impone all’Agente: informare costantemente sulla situazione di mercato in cui opera.
Si tratta di una informazione giustificata dal fatto che l’Agente ha il famoso “pugno” della situazione della zona affidatagli, conosce le notizie commerciali relative ai clienti, ai prodotti concorrenti, alle aspettative, sino anche alla loro solvibilità finanziaria.
Certo è che si tratta di una informazione di tipo generale, ossia volta ad aiutare il preponente a disporre di tutte le informazioni utili a decidere se accettare l’affare proposto e la linea da tenere con i clienti.
Anche qui il limite invalicabile da parte del preponente è dato sempre dalla salvaguardia dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Agente nello svolgimento della propria attività.
Le due maggiori criticità su questo punto sono legate da un alto alla responsabilità dell’Agente per inadempimento che può giungere finanche alla risoluzione del rapporto per giusta causa, dall’altro invece all’attribuzione all’Agente di attività che non gli devono competere o che ne limitano di fatto l’autonomia, snaturandosi in tal modo l’essenza del rapporto di agenzia per rientrare in quello, completamente differente, di lavoro subordinato.
Molte clausole che analizziamo per l’Associazione di Categoria contenute nei contratti, o in successivi allegati o variazioni contrattuali, hanno proprio questa seconda funzione e ciò, ahimè, senza che nemmeno le Parti conoscano i rischi che disposizioni così mal formulate ( e accettate o proposte!!) possono comportare per entrambe.
Penso alle richieste di relazioni con periodicità prefissata, o che scavalchino i limiti anzidetti per l’assiduità o il contenuto stabiliti (una delle più frequenti riguarda le richieste sulla solvibilità dei clienti), ai terminali o ai CRM imposti per la tenuta delle informazioni, alla frequenza o incisività delle notizie che si richiedono, ai contenuti stessi di quanto richiesto o imposto.
Il consiglio è di valutare con grande attenzione l’esatta formulazione di queste clausole, sia con riferimento al contenuto che alla forma.
Ciò evita erronee aspettative, attriti, azioni di responsabilità ed inadempimenti che possono, ripeto, giungere sino alla configurazione di una giusta causa di risoluzione del rapporto, tanto da una lato quanto dall’altro.
Dott.ssa Barbara Zanussi