LE VARIAZIONI

LE VARIAZIONI

 

zona, prodotti, clientela, misura della provvigione

Nel contesto competitivo attuale in continua evoluzione e sottoposto  a continue sfide, oggi più che mai è richiesto alle imprese di essere flessibili e capaci di adattarsi velocemente ed efficacemente alle mutate condizioni in cui si trova ad operare.

 

Questo può voler dire in molti casi dover riorganizzare la forza vendite e di conseguenza rivedere le condizioni contrattuali che regolano i rapporti con i venditori.

 

Se in linea di principio tutte le variazioni delle regole contrattuali devono trovare  il consenso  di entrambe le parti, la contrattazione collettiva ha regolamentato la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni del mandato senza che vi sia un’interruzione del rapporto e la sottoscrizione di un nuovo contratto, prevedendo delle tutele a vantaggio dell’agente che subisce detta variazione. Variazioni che possono interessare la zona assegnata, i clienti, i prodotti o il livello delle provvigioni.

 

Il livello di tutela che scatta per l’agente a cui viene sottoposta una variazione, dipende da quanto questa incide sui suoi profitti.  Le condizioni di tutela, attualmente, differiscono anche a seconda  che al rapporto si applichi l’Aec Commercio o l’Aec Industria.

Saranno variazionI:

  • di LIEVE ENTITA’ quelle che riducono l’imponibile provvigionale dell’agente per una quota non superiore al 5%;
  • di MEDIA ENTITA’ quelle che incidono sul contenuto economico del rapporto secondo una quota superiore al 5%, ma inferiore al 20% nel caso del Aec Commercio (al 15% nel caso dell’Industria);
  • di RILEVANTE ENTITA’ quelle che superano detti limiti.

 

La maggior parte degli agenti che si rivolgono all’Associazione in seguito ad una variazione, non hanno una comunicazione scritta da farci valutare, perché la variazione gli è stata solo paventata verbalmente.

 

Il primo suggerimento, dunque, è sempre quello di richiedere una comunicazione scritta da parte della mandante.

Solo così infatti è possibile valutare l’entità della variazione e avere certezza del  termine entro il quale l’agente può rifiutare la modifica. Infatti, per le variazioni di rilevante entità (e anche per quelle di media entità nel caso del Settore Industria), l’agente ha la facoltà di rifiutare la proposta della ditta nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso di rifiuto dell’agente, il rapporto si estingue e la comunicazione di variazione vale come preavviso di cessazione del rapporto, con il diritto dell’agente a tutte le relative indennità.

 

Altro consiglio molto importante  è quello di tenere un’accurata  documentazione di tutte le variazioni intervenute, perché l’insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 18 mesi (24 mesi per i monomandatari) antecedenti l’ultima variazione, sarà da considerarsi come un’unica variazione ai fini della richiesta del preavviso e della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante.

Un ulteriore motivo per cui è necessario tenere traccia di tutte le variazioni intervenute in corso di rapporto è per la valutazione dell’effettivo sviluppo della zona da parte dell’agente e  quindi per la determinazione dell’indennità meritocratica: gli effetti delle variazioni vanno infatti infatti neutralizzati non potendo comportare ulteriori oneri per gli agenti!

Pertanto raccomandiamo a tutti i nostri associati di rivolgersi tempestivamente all’Associazione qualora  vi vengano comunicate delle modifiche al contratto (anche solo verbalmente) per farvi assistere nella valutazione della portata della variazione e per meglio tutelare i vostri diritti.

Dott.ssa Amadio Rosaria

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