Contributo Enasarco: si o no sulle provvigioni pagate successivamente alla cessazione del rapporto?
Domanda classica di rito quando termina un rapporto di agenzia che genera spessissimo errori anche sul piano previdenziale dell’agente.
Il contributo è dovuto nel momento in cui matura il diritto alla provvigione, indipendentemente da quando la stessa verrà pagata all’agente o fatturata dall’agente.
Ad eccezione degli agenti operanti in forma di s.p.a. o s.r.l., che seguono una regola particolare e diversa, nel caso di provvigioni maturate dopo la cessazione del rapporto i contributi non ripartono da zero ogni anno: si dovrà andare a vedere il massimale e l’aliquota non dell’anno in cui le provvigioni sono maturate bensì massimale e aliquota dell’anno di cessazione.
Se il massimale dell’anno di cessazione è stato raggiunto non dovrà essere operato nessun versamento Enasarco anche se le provvigioni continuano a maturare!
Consiglio: gli agenti devono seguire ( o far seguire per loro conto) anche questa fase di liquidazione, post contratto, delle provvigioni e contro-verificare sempre e molto attentamente che i versamenti siano stati effettuati correttamente dal preponente.
Dott.ssa Barbara Zanussi