Enasarco - Domande e Risposte

Qui trovi le domande che ci vengono poste più frequentemente e la relativa risposta in merito al “mondo Enasarco”.

Non esitare a contattarci  per avere risposte o approfondimenti.

Con i versamenti periodici a carico della ditta preponente e degli agenti di commercio, la Fondazione provvedere a garantire previdenza integrativa e assistenza agli agenti e rappresentanti (indennità maternità, assicurazione malattia e infortuni ecc).

I contributi previdenziali vanno versati dalla ditta preponente 4 volte all’anno (20 maggio per i contributi del I trimestre, 20 agosto per il II trimestre, 20 novembre per il III trimestre e 20 gennaio per i contributi del IV) nella misura del 17,00% delle provvigioni, di cui 8,50% a carico della ditta preponente e 8,50% a carico dell’agente.

La ditta preponente è il soggetto che deve provvedere materialmente al versamento, trattenendo quindi la quota a carico dell’agente dalle provvigioni maturate.

I contributi devono essere calcolati per competenza, cioè sulle provvigioni che sono maturate nel trimestre, anche se non ancora pagate all’agente.

Per capire cosa si intende per “provvigioni maturate” bisogna far riferimento al contratto di agenzia e vedere se è stabilito il pagamento delle provvigioni sul fatturato o sull’incassato, perché quello sarà il momento in cui matura il diritto al compenso per l’agente e l’obbligo per la mandante ad effettuare il versamento Enasarco.

Perché la maggior parte delle prestazioni integrative Enasarco (nascita, maternità, infortunio, etc.) richiedono come condizione che, alla data della domanda, ci siano un certo numero di trimestri coperti esclusivamente da contributi Enasarco obbligatori.

Pertanto qualora la mandante non provvedesse ad effettuare i versamenti contributivi, l’agente oltre al danno previdenziale si vedrebbe anche impossibilitato ad accedere alle prestazioni integrative.

 

Il Regolamento Enasarco e il sito della Fondazione stabiliscono che su tutte le somme dovute all’agente (inclusa l’indennità di mancato preavviso) in dipendenza del rapporto di agenzia, sebbene non ancora liquidate, si calcola il contributo previdenziale Enasarco.

L’obbligo di iscrizione Enasarco è previsto esclusivamente per gli agenti, pertanto per chi abbia semplicemente segnalato uno o alcuni affari non vi è l’obbligo all’iscrizione né alla contribuzione.

L’azienda è tenuta a fare i versamenti Enasarco nel momento in cui matura il diritto alla provvigione anche durante il periodo di prova!

non solo sulle PROVVIGIONI, ma anche su TUTTI I COMPENSI percepiti in forza  del rapporto di agenzia (premi, rimborsi spese, compensi per attività accessorie, etc.) fino al raggiungimento del massimale

1° trimestre – scadenza 20 maggio

2° trimestre – scadenza 20 agosto

3° trimestre – scadenza 20 novembre

4° trimestre – scadenza 20 febbraio dell’anno successivo

Il minimale è il contributo minimo previdenziale annuo che comunque la ditta mandante deve versare se l’agente ha maturato delle provvigioni anche irrisorie

Il massimale provvigionale annuo è la soglia massima annuale delle provvigioni oltre le quali non è possibile fare ulteriori versamenti previdenziali per un agente.  Il suo valore cambia se l’agente è monomandatario o plurimandatario e viene aggiornato all’inizio di ogni anno in base agli indici di rivalutazione ISTAT

Le provvigioni maturate dall’agente devono comunque essere indicate all’Enasarco anche quando il massimale contributivo annuo è già stato raggiunto.

Il contributo Enasarco NON è dovuto sull’indennità di clientela prevista dai vigenti AEC.

Il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Quando si chiude un rapporto, il Firr relativo all’anno in corso va pertanto versato a mano dall’azienda.

Sull’importo del FIRR verrà applicata la ritenuta d’acconto del 20% per gli agenti operanti in forma individuale o costituiti in società di persone (sas, snc).

Il Firr relativo all’anno della cessazione del mandato non dovrà esser versato ad Enasarco ma dovrà essere corrisposto direttamente all’agente dalla ditta mandante (operando la ritenuta d’acconto del 20% se agente individuale o costituito in società di persone).

Il documento può essere visionato on-line, nell’area riservata inEnasarco, nella sezione Richieste > Archivio documenti.

L’Enasarco eroga:  la pensione di vecchiaia ordinaria,

la pensione di vecchiaia anticipata,

la trasformazione da invalidità a vecchiaia,

la pensione di invalidità,

la pensione di inabilità,

la trasformazione da invalidità a inabilità,

la pensione ai superstiti indiretta,

la pensione ai superstiti reversibile,

il supplemento di pensione e

a partire dal 2024 la rendita contributiva.

L’agente che ha cessato l’attività può fare domanda di CONTRIBUZIONE VOLONTARIA per perfezionare il requisito contributivo necessario ( 20 anni)

Le condizioni:

  1. la cessazione dell’attività di agenzia,
  2. almeno 5 anni di anzianità contributiva,
  3. almeno 3 anni, anche non consecutivi, di contributi nel quinquennio precedente la cessazione dell’attività,
  4. la non titolarità di una pensione diretta Enasarco (invalidità, inabilità e – in futuro – rendita contributiva).

 

 

L’importo della contribuzione volontaria si determina prendendo la media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contribuzione obbligatoria, anche non consecutivi; l’importo non può comunque essere inferiore al minimale contributivo previsto per il monomandatario alla data del versamento

 

La richiesta di prosecuzione volontaria DEVE essere presentata entro due anni dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell’attività, pena la decadenza del diritto alla contribuzione volontaria.

L’importo netto della pensione è soggetto a variazione: Il Casellario Centrale dei pensionati comunica periodicamente  agli Enti previdenziali le trattenute fiscali da applicare (sono principalmente quelle di natura fiscale e riguardano l’assoggettamento all’Irpef del pensionato).

Per quanto riguarda il conguaglio fiscale, a debito o a credito, generalmente viene determinato con il bimestre di agosto/settembre in seguito all’invio dei dati nei mesi estivi.

I conguagli a debito vengono ripartiti sulle mensilità disponibili fino alla fine dell’anno (bimestre dicembre/gennaio + tredicesima), quelli a credito vengono effettuati in un’unica soluzione.

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