A chiusura del rapporto di agenzia sorgono sempre mille questioni e mille errori sulle provvigioni spettanti all’agente.
• Se si applica solo il codice civile al rapporto in questione, l’agente avrà diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento se la proposta d’ordine è pervenuta, al preponente o all’agente, prima della cessazione oppure se gli affari si siano conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del rapporto e siano frutto dell’ attività prevalente dell’agente, salvo che da particolari circostanze non risulti invece equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
• Se si applicano invece gli Accordi Economici Collettivi l’agente ha una tutela maggiore in quanto si riconosce il diritto alla provvigione per le trattative ( dunque siamo in una fase anteriore rispetto alla proposta d’ordine come nella disciplina del codice civile) che l’agente abbia intrattenuto prima della cessazione del rapporto, ancorchè la preponente abbia accettato l’ordine dopo tale data, e che si trasformino in veri e propri affari conclusi entro sei mesi dalla fine del rapporto.
Affinchè questo diritto dell’agente sia ineccepibile è necessario che egli, al termine del rapporto, prepari un’ accurata relazione delle trattative e degli affari in corso.
Decorso questo periodo l’agente non ha più diritto alle provvigioni.
Due consigli : attenzione alla relazione finale (sconosciuta ai più) e soprattutto attenzione alle deroghe che, nei contratti, vengono operate e sottovalutate da occhi inesperti.
Si tratta quasi sempre di deroghe a sfavore dell’agente che possono abbreviare i sei mesi oppure stabilire una ripartizione della provvigione tra agenti che si succedono nel rapporto, a prescindere dall’ attività svolta.
Dott.ssa Zanussi Barbara