Nel post Covid i problemi di liquidità delle aziende e dei clienti stanno determinando per gli Agenti problemi e anomalie nel mondo delle provvigioni.
Vogliamo fare chiarezza, partendo dai casi che quotidianamente con più frequenza ci vengono sottoposti ed evitare che l’Agente venga ulteriormente penalizzato in questo momento.
Innanzitutto deve essere chiaro che il diritto alla provvigione non spetta, per legge, quando il cliente paga !
Vanno tenuti distinti due momenti diversi: quando sorge il diritto alla provvigione e quando invece la provvigione va pagata.
Salvo diverse pattuizioni, la provvigione spetta all’agente dal momento in cui il preponente ha eseguito (o avrebbe dovuto eseguire) la propria prestazione in base al contratto concluso con il cliente.
Tradotto: è quando l’azienda conferma l’ordine che sorge il diritto alla provvigione!
Segue poi un momento di maturazione della provvigione, che va da quando l’azienda spedisce la merce a quando il cliente paga.
Inderogabilmente (dunque è nullo qualunque patto diverso) la provvigione spetta all’Agente nel momento in cui il cliente paga!
Il nostro consiglio a tutti gli Agenti, in un quadro di difficoltà economica di dimensioni globali, è di conservare assolutamente (in formato elettronico o cartaceo) i seguenti documenti: copia della proposta d’ordine, copia della conferma d’ordine, copia delle fatture, estratto conto.
Ricordiamoci che la Preponete ha l’ OBBLIGO di inviare all’Agente questi documenti pertanto, qualora non lo faccia: chiedeteli, chiedeteli e ancora chiedeteli !
Da ora e nei prossimi contributi faremo il punto sulle anomalie nel mondo provvigioni, per rispondere ai vostri dubbi e ai casi pratici.
Dott.ssa Barbara Zanussi