OBBLIGO DI NON MUOVERSI

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OBBLIGO DI NON MUOVERSI

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24 Marzo 2020

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Cosa succede ( e quanto costa ) esattamente a chi non rispetta l’ordine di stare a casa.

Leggiamo con molta attenzione quanto scrive l’ Avv. Marco Furlan.

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Facciamo un po’ di chiarezza.

Ho, infatti, letto di tutto relativamente alla sanzione che può essere comminata a chi non rispetta l’ordine di stare a casa se non per determinati comprovati motivi (es. tragitto casa – lavoro).

Tale comportamento concretizza il REATO di cui all’art. 650 c.p. punito in alternativa con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.

Fermati per un controllo, la Polizia  vi chiederà quale sia il motivo per cui non siate a casa e, se non rientra tra quelli permessi, vi inviterà a nominare un difensore e ad eleggere domicilio per le successive comunicazioni.

Se non indicate un difensore di fiducia ve ne sarà affidato uno d’ufficio che, salvo non abbiate un reddito inferiore a 11.528,41 euro, dovrete pagare secondo il normale tariffario forense.

La Polizia provvederà, quindi, a trasmettere la notizia di reato in Procura e verrete così iscritti nel registro degli INDAGATI.

Non è vero, pertanto, che si possa pagare subito agli Agenti la somma di 206 euro come se fosse una normale “multa” (come ad esempio per un divieto di sosta)!

A questo punto può essere che il Pubblico Ministero richieda al GIP (Giudice per le indagini preliminari) l’emissione di un Decreto Penale di condanna ed in tal caso vi verrà notificato tale atto in cui è previsto dobbiate pagare una somma di denaro a titolo di sanzione.

Dal momento della notifica avrete 15 giorni di tempo per fare opposizione (tramite un avvocato) e per chiedere o il processo (se ritenete di essere innocenti) o l’oblazione di cui all’art. 162 bis c.p..

Quest’ultima consiste nella richiesta formulata al Giudice di ESTINGUERE il reato mediante il pagamento della somma pari alla metà dell’ammenda: nel nostro caso, quindi, 103 euro. Tuttavia, si tratta di oblazione FACOLTATIVA il che vuol dire che il Giudice può non essere d’accordo a concedervela.

La conseguenza è che potreste esser condannati alla pena dell’arresto o di un’ammenda ben maggiore perché derivante dalla conversione a 250 euro al giorno della pena detentiva. Ad esempio un mese di arresto = 7.500 euro (che potreste esser condannati a pagare o che vi farebbero “bruciare” la sospensione condizionale).

Se, invece, non fate opposizione al Decreto Penale di condanna nei 15 giorni dalla notifica, esso diventerà esecutivo e dovrete pagare la somma lì prevista.

In tal caso, questa CONDANNA a pena pecuniaria seppur non risulterà nel vostro casellario giudiziale, sarà comunque da dichiarare nelle autocertificazioni che nella vostra vita futura vi richiederanno (ad esempio quando andrete a cercare un nuovo lavoro o dovrete recarvi oltre oceano).

Discorso a parte merita il contenuto della dichiarazione che avrete fatto nel modulo da voi compilato o che la Polizia vi farà compilare ed attestante il motivo della fuoriuscita da casa.

Qualora a seguito di accertamenti dovesse risultare che abbiate dichiarato il falso (ad esempio “sto andando al lavoro” ma il vostro titolare non lo conferma) conseguirà un altro REATO, ben più grave, con pena da 1 a 6 anni di RECLUSIONE.

Un altro modo per non pagare ammende ed avvocati, per non rischiare pene detentive, per non usare la condizionale e soprattutto per non contrarre malattie e non trasmetterle agli altri ci sarebbe, ma per quello … non vi servo io …

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