Un’importante pronuncia della giurisprudenza a favore degli agenti di commercio, (sentenza n° 33/2024 del tribunale di Treviso) stabilisce che l’indennità relativa al patto di non concorrenza post contrattuale è dovuta all’agente anche se interrompe il mandato per pensionamento.
Nel caso specifico l’agente chiudeva il mandato per conseguimento di “Quota 100”, fatto che gli precludeva di continuare poi qualsiasi attività lavorativa. In aggiunta, il contratto di agenzia prevedeva la facoltà per la mandante di scegliere, all’atto della chiusura del mandato, se far valere o meno il patto di non concorrenza, liberando così l’agente.
La sentenza ha stabilito che l’indennità per il patto di non concorrenza spetta anche se la disdetta è per pensionamento e l’agente cesserà di svolgere attività lavorativa alla chiusura del mandato e che la clausola con la quale l’azienda si riserva di rinunciare al patto è nulla, sulla base di queste motivazioni:
- L’agente ha fatto delle scelte lavorative precludendosi delle possibilità nel corso dell’intero mandato proprio sulla base del vincolo di non concorrenza post contrattuale che ha sottoscritto. E’ stato quindi limitato nella sua libertà di manovra già in corso d’opera e, a fronte di questo, ha maturato delle aspettative legittime in termini di entrata economica aggiuntiva a fine mandato (indennità).
- La mandante per contro ha ottenuto il vantaggio che si era prefissata inserendo il patto contrattuale, ovvero che l’agente a fine mandato non le distolga quote di mercato.
Poco conta, ci dice la sentenza, che l’agente una volta cessato il mandato non svolgerà più attività di agenzia!