Molto spesso ci troviamo a visionare proposte di contratto a tempo determinato. In molti casi il contratto a tempo determinato viene utilizzato nella convinzione di aver uno strumento più flessibile e meno vincolante rispetto al contratto a tempo indeterminato.
Così non è !
Nel momento in cui le parti intendano porre fine al rapporto, si trovano spesso innanzi ad un’amara sorpresa, oltre che ad un danno economico.
Una differenza tanto importante quanto sottovalutata tra il contratto a tempo determinato e quello di durata indeterminata risiede nella libertà di cui godono le Parti nello scioglimento del rapporto.
Mentre le Parti di un contratto a tempo indeterminato sono libere di recedere in qualunque momento e per qualsiasi causa (salvo l’obbligo di corrispondere all’altra un termine di preavviso), nel contratto a tempo determinato non vi è pari libertà.
Il contratto a tempo determinato infatti può essere sciolto anzitempo solo in due casi:
1) mutuo consenso
2) giusta causa
al di fuori di queste ipotesi il contraente che intende recedere prima della scadenza è tenuto al risarcimento del danno all’altra Parte.
Ai fini del risarcimento del danno si distingue a seconda della Parte che ha sciolto il contratto:
• recesso dell’Agente: si può ricorrere al criterio equitativo con eventuale riferimento al preavviso dovuto al Preponente nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato;
• recesso del Preponente: può essere commisurato alla media delle provvigioni percepite nell’anno precedente al recesso, rapportate alla durata del rapporto e tenuto conto di ulteriori elementi caratterizzanti lo specifico rapporto (spese, zona, natura incarico…).
Il contratto a tempo determinato genera molte discussioni anche per un altro aspetto, ovvero per l’applicabilità dell’istituto del preavviso nell’ipotesi di successione di contratti a termine senza soluzione di continuità.
La natura temporale del rapporto rimane tale anche nel caso una pluralità di contratti a tempo determinato si sussegua ininterrottamente in forza del meccanismo del rinnovo automatico, con conseguente esclusione dell’applicabilità dell’istituto del preavviso (articolo 1750 C.C.) che riguarda unicamente il recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato.
Un contratto a tempo determinato che si rinnovi per altre 10 volte, rimane sempre un contratto a tempo determinato con i suddetti limiti alla libertà delle Parti di scioglierlo anzitempo solo per giusta causa o mutuo consenso.
Concludiamo precisando che tutto quanto sopra trova indiscussa applicazione anche per quei contratti che contengano una disposizione simile alla seguente: “il presente contratto ha durata annuale con scadenza il 31 dicembre, rinnovabile di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi 3 mesi prima”.
Attenzione. Attenzione. Attenzione!!!
La comunicazione, ed il relativo termine, di disdetta si riferiscono al rinnovo: la Parte cioè che intenda “bloccare” l’automaticità del rinnovo dovrà darne comunicazione all’altra entro 3 mesi dalla scadenza.
Dunque il termine dei tre mesi non va riferito, come la quasi totalità di Preponenti e Agenti intendono, alla possibilità di recedere liberamente anzitempo.
Se l’intento è solo valutare l’opportunità di instaurare un rapporto di agenzia duraturo meglio è di sicuro preferire un contratto a tempo indeterminato con periodo di prova, anzichè un contratto a tempo determinato.
L’Istituto della prova concede infatti alle Parti massima libertà di scioglimento del rapporto sia dal punto di vista temporale che causale.